Feb 20

LEGGE 5 SETTEMBRE 2014 N.140

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio

Grande e Generale nella seduta del 4 settembre 2014:

LEGGE 5 SETTEMBRE 2014 N.140

MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 APRILE 1986 N.49
“RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA”

CAPO I
DIVIETO DELLE PUNIZIONI CORPORALI

Art. 1
(Modifiche all’articolo 234 del Codice Penale)

1. L’articolo 234 del Codice Penale è così modificato:
“Art. 234
(Divieto di punizioni corporali)
Chiunque, nell’uso dei poteri di correzione o disciplina, infligga punizioni corporali o utilizzi altri mezzi coercitivi o repressivi, è punito con la prigionia o con l’interdizione di primo grado dalla potestà genitoriale, dall’ufficio, professione od arte, qualora l’applicazione di tali punizioni o mezzi cagioni un pericolo al corpo o alla mente o una malattia alla persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata.
La prigionia é di terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell’articolo 156 o di quinto grado se ne deriva la morte.”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 57 della Legge 26 aprile 1986 n. 49)
1. All’articolo 57 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 ,dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
“Il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell’integrità fisica e psicologica.”.

CAPOII
IMPUTABILITÀ DEI MINORI

Art. 3
(Modifiche all’articolo 10 del Codice Penale)

2. L’articolo 10 del Codice Penale è così modificato:
“ Art. 10
(Imputabilità dei minori)
Non è imputabile chi ha un’età inferiore agli anni quattordici.
Per i minori che abbiano superato gli anni quattordici ma non i diciotto, il giudice, ove accerti la capacità di intendere e di volere, applica la pena con una diminuzione da uno a due gradi.
Il giudice può applicare la pena di grado inferiore a coloro che al momento del fatto avevano un’età non superiore agli anni ventuno.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 1 delle norme di attuazione del Codice Penale e di Riforma della Procedura Penale)

1. L’articolo 1 delle norme di attuazione del Codice Penale e di Riforma della Procedura Penale è così modificato:
“1. (Sub articolo 10, comma 2°, codice penale)
Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni quattordici ma non i diciotto ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica.”.

CAPO III
DIRITTO DELL’ADOTTATO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI

Art. 5
(Modifiche all’articolo 78 della Legge 26 aprile 1986 n. 49)

1. L’articolo 78 della Legge 26 aprile 1986 n.49 è sostituito dal seguente: “Art. 78
(Diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini)
Il minore adottato ha diritto di essere informato delle proprie origini: i genitori adottivi devono provvedervi nei modi e termini opportuni, in ragione delle specifiche condizioni oggettive e soggettive.
Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione delle generalità conseguite a seguito dell’adozione, e con l’esclusione di ogni riferimento alla paternità e alla maternità biologiche del minore e all’annotazione di cui all’articolo 76. E’ fatto divieto a chiunque di fornire notizie, informazioni, certificazioni o copie dalle quali possa risultare il rapporto di adozione. E’ fatto salvo il caso in cui esse rappresentino mezzo istruttorio in una procedura giudiziaria, richiesto o ammesso dal giudice, ovvero siano contemplate dal decreto di cui al comma terzo.
L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, accede alle informazioni che riguardano la propria origine e l’identità dei genitori biologici. A tal fine, rivolge specifica istanza al Commissario della Legge che, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, e verificata esclusivamente la sussistenza delle condizioni oggettive di cui al presente comma e l’inesistenza di provvedimenti di interdizione o la pendenza di procedimenti volti alla dichiarazione di interdizione, consente, attraverso apposito decreto, la consultazione del registro di cui all’articolo 76 e dei fascicoli giudiziari inerenti. Autorizza, con il medesimo decreto, l’accesso alle informazioni detenute da altri uffici pubblici ed a quelle di carattere sanitario.
A parziale deroga di quanto stabilito nel terzo comma, qualora lo stato di adottabilità del minore sia stato dichiarato dall’autorità giudiziaria nazionale ai sensi dell’articolo 67, primo comma, lettera b) e dall’articolo 34, terzo comma, della Legge 12 agosto 1946 n. 43, il Commissario della Legge accerta se sia possibile risalire all’identità dei genitori biologici ed emette il decreto solo dopo che gli stessi, convocati dal giudice, abbiano rilasciato il loro consenso alla comunicazione delle proprie generalità all’adottato.
Nella fattispecie di cui al comma precedente, sussistendo gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica dell’adottato, quest’ultimo qualora maggiore di età, i genitori adottivi qualora l’adottato sia minore di età, o il responsabile di una struttura medica o ospedaliera nei casi in cui l’intervento medico si configuri come di emergenza o urgente, possono richiedere al Commissario della Legge di conoscere l’identità dei genitori biologici. Il Commissario della Legge procede con le forme di cui al terzo comma, con facoltà di provvedere all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto, di assumere ogni informazione sociale e psicologica, e di richiedere pareri tecnici al Servizio Minori o ad altre agenzie sanitarie e sociali, al fine di escludere che l’eventuale conoscenza dell’identità dei genitori biologici e di informazioni correlate comportino grave turbamento all’equilibrio psico-fisico dell’adottato.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 5 settembre 2014/1714 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

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