Feb 20

LEGGE 31 MARZO 2014 N.41

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 2014:

LEGGE 31 MARZO 2014 N.41

NORME IN MATERIA DI ESTRADIZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Prevalenza delle convenzioni internazionali)

1. L’estradizione è regolata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica.

2. Se tali norme mancano, si applicano le norme della presente legge.

CAPO II

ESTRADIZIONE PER L’ESTERO

Art. 2

(Estradizione e poteri del Segretario di Stato per la Giustizia)

1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera che disponga una pena detentiva, una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale nonché altro provvedimento che ordini una misura cautelare limitativa della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

2. Se l’estradizione della stessa persona viene richiesta da più Stati, il Segretario di Stato per la Giustizia adotta la propria decisione tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della gravità e del luogo ove i reati sono stati perpetrati, delle date di ricevimento delle domande, della nazionalità della persona richiesta, nonché della possibilità di una successiva estradizione verso un altro Stato.

Art. 3

(Doppia punibilità)

1. L’estradizione è consentita solo quando il fatto sia preveduto come reato dalla legge sammarinese e da quella dello Stato richiedente.

Art. 4

(Limiti all’estradizione)

1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico o per un reato ad esso connesso, né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2. È reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. Agli effetti dell’estradizione è considerato politico anche il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici. 3. In nessun caso possono essere considerati politici i reati di terrorismo o i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, né i reati che, secondo le convenzioni internazionali alle quali ha aderito la Repubblica di San Marino, non possono impedire l’estradizione.

4. Se per i fatti per i quali è richiesta l’estradizione è prevista la pena di morte, l’estradizione può essere concessa esclusivamente nel caso in cui venga assicurato che tale pena non sarà applicata o eseguita.

5. Non può essere concessa l’estradizione del cittadino sammarinese salvo che in relazione ai reati indicati al comma 3.

6. Qualora venga rifiutata l’estradizione, l’autorità giudiziaria sammarinese, su domanda dello Stato richiedente, deve avviare un procedimento penale per i medesimi fatti per i quali è stata rifiutata l’estradizione, informando lo Stato richiedente circa l’avvio del procedimento. La richiesta dello Stato estero non è necessaria in relazione ai reati indicati al comma 3.

Art. 5

(Principio di specialità)

1. Il Segretario di Stato per la Giustizia può concedere l’estradizione alla condizione espressa che l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi trenta giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 6

(Documenti a sostegno della domanda)

1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di apposita domanda avanzata dalla competente autorità dello Stato richiedente.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia della sentenza di condanna a una pena detentiva o che dispone una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale o di altro provvedimento che ordina una misura cautelare limitativa della libertà personale;

b) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

c) il testo delle disposizioni di legge applicabili;

d) i dati di identificazione e ogni altra possibile informazione idonea a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l’estradizione.

Art. 7

(Garanzie giurisdizionali)

1. L’estradizione non può essere concessa senza la decisione favorevole del Giudice d’Appello, al quale la domanda è trasmessa dal Segretario di Stato per la Giustizia entro quindici giorni dalla ricezione. In caso di impugnazione della sentenza emessa dal Giudice d’Appello, salvo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, l’estradizione non può essere concessa senza la decisione favorevole del Giudice per la terza istanza penale.

2. Se la persona da estradare, alla presenza del difensore, acconsente all’estradizione richiesta, la decisione del Giudice d’Appello è limitata alla convalida del consenso.

3. La decisione favorevole del Giudice d’Appello e il consenso dell’interessato non rendono obbligatoria l’estradizione da parte del Segretario di Stato per la Giustizia.

4. Il Giudice d’Appello dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l’eventuale consenso all’estradizione. L’interessato è assistito da un difensore d’ufficio, nel caso di mancata nomina di uno di fiducia. Il decreto di convocazione è altresì notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di nullità, al Procuratore del Fisco, al difensore di fiducia della persona da estradare o, in mancanza, al difensore d’ufficio e al rappresentante dello Stato richiedente eventualmente nominato.

5. Il Giudice d’Appello può richiedere alle autorità straniere, per mezzo del Segretario di Stato per la Giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.

6. Il Giudice d’Appello provvede con sentenza, decidendo sull’ammissibilità della domanda e sulla possibilità di concedere l’estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari.

7. La decisione sull’estradizione è assunta dal Giudice d’Appello entro tre mesi dalla data in cui gli è pervenuta la domanda di estradizione o dalla data di ricevimento della documentazione e delle informazioni di cui al comma 5.

8. In caso di decisione favorevole all’estradizione, il Giudice d’Appello, se vi è richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali cose sequestrate possano essere consegnate allo Stato richiedente.

9. Quando la decisione è contraria all’estradizione, il Giudice d’Appello revoca le eventuali misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di eventuale ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi nuovi.

10. Se lo Stato richiedente intende procedere, dopo la consegna dell’estradato, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, deve formulare una nuova domanda di estradizione, a cui devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta di estensione dell’estradizione. In questo caso il Giudice d’Appello procede in assenza della persona interessata. Non si fa luogo al giudizio davanti al Giudice d’Appello se l’estradato, con le suddette dichiarazioni, acconsente all’estensione dell’estradizione richiesta. Tale procedura si applica anche nel caso in cui lo Stato, al quale la persona è stata consegnata, domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

Art. 8

(Procedimenti per gli stessi fatti)

1. Il Giudice d’Appello pronuncia sentenza contraria all’estradizione se, per lo stesso fatto o gli stessi fatti, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.

Art. 9

(Impugnazione della sentenza di estradizione)

1. Contro la sentenza del Giudice d’Appello può essere proposto, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, ricorso anche sul merito della procedura di estradizione al Giudice per la terza istanza penale dalla persona interessata, dal suo difensore, dal Procuratore del Fisco e dal rappresentante dello Stato richiedente.

Art. 10

(Intervento dello Stato richiedente)

1. Lo Stato richiedente può richiedere di intervenire nel procedimento davanti al Giudice d’Appello e al Giudice per la terza istanza facendosi rappresentare da un avvocato legittimato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria della Repubblica. L’intervento dello Stato richiedente è ammesso dal Giudice d’Appello a condizione di reciprocità.

Art. 11

(Provvedimento di estradizione. Consegna)

1. Il Segretario di Stato per la Giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza del Giudice d’Appello o dal deposito della sentenza del Giudice per la terza istanza.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del Segretario di Stato per la Giustizia, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.

3. Il Segretario di Stato per la Giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.

4. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 3 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.

5. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.

Art. 12

(Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’estero)

1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Tuttavia il Segretario di Stato per la Giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione della pena o per il procedimento in corso nella Repubblica, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il Segretario di Stato per la Giustizia può, inoltre, convenire che la pena da scontare sia eseguita nello Stato richiedente.

Art. 13

(Misure coercitive e sequestro)

1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, a misure coercitive della libertà personale. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione. Tali richieste del Segretario di Stato per la Giustizia sono formulate, ove ne risulti la necessità, dietro apposita segnalazione o su domanda dello Stato estero.

2. La competenza all’emissione del provvedimento spetta al Giudice d’Appello.

3. In caso di urgenza, su domanda dello Stato estero e a richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, il Giudice d’Appello può disporre in via provvisoria una misura coercitiva personale anche prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. La domanda di arresto provvisorio deve dare conto dell’esistenza di una sentenza di condanna a pena detentiva o di un provvedimento cautelare limitativo della libertà personale. La domanda deve altresì indicare il reato per il quale sarà richiesta l’estradizione, l’epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché i dati di identificazione della persona ricercata.

4. Il Segretario di Stato per la Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell’eventuale sequestro. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non siano pervenuti al Segretario di Stato per la Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall’articolo 6. La revoca non pregiudica l’adozione di nuovi provvedimenti cautelari né l’estradizione qualora la domanda pervenga successivamente.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti le misure coercitive. Nell’applicazione delle misure limitative della libertà personale si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna.

6. Nell’interrogatorio che segue all’emissione della misura il Giudice provvede in particolare, in caso di mancanza di difensore di fiducia, a nominare un difensore d’ufficio che deve assistere all’atto, all’identificazione della persona, nonché a raccoglierne l’eventuale consenso all’estradizione facendone menzione nel verbale.

7. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.

8. Le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro esecuzione sono trascorsi otto mesi senza che il giudice d’Appello abbia pronunciato sentenza favorevole all’estradizione ovvero, in caso di ricorso al Giudice per la terza istanza penale contro tale sentenza, un anno senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria. A richiesta del Procuratore del Fisco, detti termini possono essere prorogati, una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.

Art. 14

(Revoca e sostituzione delle misure)

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte dal Giudice d’Appello o dal Giudice per la terza istanza, a seconda della fase in cui si trova il procedimento.

2. La revoca è sempre disposta se il Segretario di Stato per la Giustizia ne fa richiesta.

Art. 15

(Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari)

1. Contro i provvedimenti cautelari personali e reali emessi a norma degli articoli precedenti è consentito unicamente, da parte del Procuratore del Fisco, dell’estradando o del suo difensore, il ricorso al Giudice per la terza istanza per violazione di legge.

CAPO III

ESTRADIZIONE DALL’ESTERO

Art. 16

(Domanda di estradizione)

1. Il Segretario di Stato per la Giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, di tipo cautelare o esecutivo di una sentenza di condanna, unitamente al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. A tal fine l’autorità giudiziaria che procede, anche per l’esecuzione della sentenza di condanna o con la quale è stata applicata una misura di sicurezza limitativa della liberta personale, ne fa richiesta al Segretario di Stato per la Giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. Il Segretario di Stato per la Giustizia, fatte le opportune verifiche ed attivati i necessari approfondimenti presso le competenti autorità, può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.

3. Il Segretario di Stato per la Giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico sammarinese. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

4. Il Segretario di Stato per la Giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.

Art. 17

(Principio di specialità)

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l’espresso consenso dello Stato estero o che l’estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi trenta giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 18

(Custodia cautelare all’estero)

1. La custodia cautelare all’estero, sofferta in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, è computata agli effetti della durata massima consentita della custodia cautelare nonché della pena definitiva da scontare con sentenza di condanna.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 19

(Abrogazioni)

1. È abrogato l’articolo 8 del Codice Penale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini

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