REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2013:
LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.99
RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA
Art. 1
(Definizione)
1. Ai sensi della presente legge, per persona giuridica si intendono tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute nonché gli enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa.
2. Ai fini della presente legge non rientrano nella definizione di persona giuridica, lo Stato, gli altri enti pubblici non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e le autorità indipendenti.
Art. 2
(Casi di responsabilità)
1. Le persone giuridiche sono responsabili:
a) per i reati dolosi commessi per loro conto o comunque nel loro interesse da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa;
b) per i reati commessi nello svolgimento dell’attività della persona giuridica se il reato è stato reso possibile da una lacuna organizzativa ascrivibile alla persona giuridica, alla carenza di sorveglianza o controllo ovvero quando sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali dello stesso.
2. Se il fatto è stato commesso nell’ambito di una attività sottoposta alla direzione o controllo da parte di altra persona giuridica, la responsabilità ai sensi della presente legge si estende alla
persona giuridica che esercita la direzione o il controllo; la responsabilità prevista a tale titolo permane in caso di trasformazione e fusione della persona giuridica.
Art. 3
(Cessione d’azienda, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione)
1. La cessione d’azienda o di un suo ramo, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della persona giuridica non esclude l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
2. In caso di cessione a qualunque titolo dell’unità organizzativa nell’attività della quale è stato commesso il reato, la responsabilità resta in capo alla persona giuridica cedente. Il cessionario è civilmente obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, se era o poteva essere a conoscenza del commesso reato.
3. In caso di trasformazione risponde la persona giuridica così trasformata.
4. In caso di fusione risponde la persona giuridica incorporante o la persona giuridica risultante dalla fusione.
5. In caso di scissione la responsabilità grava su entrambe le persone giuridiche, per reati commessi anteriormente alla data di scissione.
Art. 4
(Disciplina penale applicabile)
1. Alla responsabilità della persona giuridica si applicano le disposizioni della legge penale, in quanto compatibili.
2. La responsabilità della persona giuridica non esclude quella delle persone fisiche che hanno commesso il reato.
3. La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato, non è imputabile o non è punibile.
4. Le persone giuridiche che hanno la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi in tutto o in parte all’estero.
Art. 5
(Disciplina processuale penale applicabile)
1. Si applicano alla persona giuridica le disposizioni processuali relative al prevenuto.
2. La persona giuridica sta in giudizio per il tramite del suo legale rappresentante o di un procuratore speciale; non può stare in giudizio per il tramite di persona imputata per il medesimo fatto.
3. La persona giuridica che non ha nominato un difensore di fiducia o che ne è rimasta priva è assistita da un difensore di ufficio.
4. Nei confronti della persona giuridica è ammessa la costituzione di parte civile.
5. L’accertamento della responsabilità della persona giuridica e l’applicazione delle relative sanzioni, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui al seguente articolo 6, commi 2 e 3, sono di competenza del giudice penale.
Art. 6
(Decisione di condanna)
1. In caso di accertata responsabilità della persona giuridica, il giudice condanna la stessa al pagamento di una somma non inferiore all’ammontare del vantaggio conseguito dalla persona giuridica.
2. La persona giuridica è, altresì, condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000,00 euro sino 100.000,00 euro.
3. All’affermazione della responsabilità a carico della persona giuridica, il giudice può applicare l’ulteriore sanzione amministrativa dell’interdizione da tre mesi ad un anno. L’interdizione della persona giuridica comporta:
a) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici;
b) la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici già concessi;
c) l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
4. La persona giuridica risponde in solido con l’autore del reato del risarcimento del danno, del pagamento delle spese del procedimento, delle restituzioni e delle somme dovute dal condannato a titolo di confisca per equivalente.
5. Alle sanzioni della persona giuridica non si applica la sospensione condizionale della pena.
6. Il giudice ordina lo scioglimento delle persone giuridiche le quali siano state utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di reati; il patrimonio che residua dalla liquidazione è confiscato.
Art.7
(Criteri di commisurazione delle sanzioni)
1. Nella commisurazione del trattamento sanzionatorio di cui al precedente articolo 6, il giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della persona giuridica, dell’attività svolta per prevenire reati, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, nonché per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, della circostanza che l’organo o il rappresentante abbiano agito prevalentemente per scopi personali, delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.
2. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del precedente articolo 6 è diminuita sino alla metà se ricorre uno o più delle seguenti circostanze:
a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la persona giuridica non ne ha tratto profitto o ha tratto un profitto insignificante;
b) l’autore del reato ha agito in consapevole violazione di specifiche disposizioni ricevute;
c) dopo il fatto, è stato adottato e messo in pratica un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
d) dopo il fatto la persona giuridica ha risarcito integralmente il danno e si è adoperata in modo efficace per eliminare le conseguenze del reato.
Art. 8
(Confisca)
1. Alla persona giuridica si applicano le disposizioni relative alla confisca previste dalla legge penale.
2. Nei casi in cui sussista la responsabilità della persona giuridica ai sensi della presente legge, le cose appartenenti alla persona giuridica sono sottoposte al regime delle cose appartenenti all’autore del reato.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. E’abrogata la Legge 21 gennaio 2010 n.6.
2. È abrogato il Decreto Delegato 27 maggio 2010 n.96.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2013/1712 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini
Lug 8