Feb 20

LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.102

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2013:

LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.102

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI

Art.1

(Strumenti di pagamento)

1. Ai fini della legge penale per strumento di pagamento si intende uno strumento che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento di pagamento, consente al titolare di trasferire o prelevare denaro o altro valore monetario.

2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 non sono compresi il contante e i titoli di credito.

Art.2

(Modifica dell’art.204 bis del Codice Penale)

1. L’articolo 204 bis del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 204 bis

(Uso indebito di strumenti di pagamento)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, senza esserne titolare, utilizza strumenti di pagamento, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.”.

Art.3

(Modifica dell’art.401 bis del Codice Penale)

1. L’articolo 401 bis del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 401 bis

(Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contraffà o altera uno strumento di pagamento è punito con la prigionia di quarto grado.

2. Le medesime pene si applicano a chiunque, senza essere concorso nella falsificazione di cui al comma 1, utilizza uno strumento di pagamento contraffatto o alterato.”.

Art.4

(Trasferimento di fondi mediante frode informatica)

1. Dopo l’articolo 204 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 204 ter

(Frodi informatiche)

1. E’ punito con la prigionia di secondo grado chiunque, senza autorizzazione, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, introduce, altera, sopprime dati elettronici, o comunque interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico.

2. Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità.

3. Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro o valori in danno al titolare.”.

Art.5

(Modifica dell’articolo 403 del Codice Penale)

1. L’articolo 403 del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione)

1. E’ punito con la prigionia di secondo grado chiunque produce, riceve, detiene o in altra maniera ottiene, acquista, vende o cede fraudolentemente ad altri:

– strumenti, articoli, programmi informatici o altri mezzi appositamente allestiti per commettere i misfatti di cui agli articoli 204 bis, 204 ter, 401, 401 bis, 403 bis o comunque atti, per la loro natura, alla contraffazione o all’alterazione;

– ologrammi o componenti della moneta o degli strumenti di pagamento destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.”.

Art.6

(Modifica dell’articolo 403 bis del Codice Penale)

1. L’articolo 403 bis, comma 1, del Codice Penale è così modificato:

“1. Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti e delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza accordo di queste ultime, è punito con la prigionia di quarto grado.”.

Art.7

(Modifica dell’articolo 6 del Codice Penale)

1. L’articolo 6, comma 1, del Codice Penale è così modificato:

“1. E’ soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 374 ter, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 405.”.

Art.8

(Scambio di informazioni)

1. L’Ufficio Centrale per il Falso Monetario, istituito ai sensi della Legge 29 luglio 2013, n.101, è il punto di contatto operativo per l’efficace scambio di informazioni con gli altri Stati, ed in particolare con le omologhe autorità di quei Paesi, in relazione alle fattispecie di reato introdotte e richiamate con la presente legge.

Art.9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini

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