Lug 6

LEGGE 23 LUGLIO 2010 N. 128

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 luglio 2010:
LEGGE 23 LUGLIO 2010 N.128
MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2009 N. 104 (LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE)
Art. 1
Il punto 4), comma 3, dell’articolo 8 della Legge 30 luglio 2009 n. 104 è così modificato:
“4) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Repubblica come reati politici o come reati connessi con reati politici. In nessun caso possono considerarsi politici i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, nonché i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale;”.
Art. 2
Il punto 6), comma 3, dell’articolo 8 della Legge 30 luglio 2009 n. 104 è così modificato:
“6) se la commissione rogatoria avente ad oggetto perquisizioni o sequestri è avanzata sulla base di reati non punibili secondo la legge dello Stato richiedente e secondo quella della Repubblica o se la richiesta non sia compatibile con la legge sammarinese, salvo che il fatto per il quale procede l’autorità giudiziaria estera sia comunque connesso ai misfatti con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo, nonché i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale;”.
Art. 3
Il comma 2 dell’articolo 13 della Legge 30 luglio 2009 n.104 è abrogato.
Art. 4
L’articolo 16 della Legge 30 luglio 2009 n.104 è così modificato:
“(Partecipazione dello Stato richiedente)
1. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, il Commissario della Legge, può autorizzare la Autorità richiedente ad assistere all’esecuzione. In ogni caso lo informa della data e del luogo d’esecuzione della commissione rogatoria.”.
Art. 5
Il terzo comma dell’articolo 30 Legge 30 luglio 2009 n.104 è così modificato:
“3. Avverso i decreti di exequatur che dispongono misure coercitive, personali e/o reali, il Procuratore del Fisco e gli interessati tramite un Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense nella Repubblica e presso il quale devono eleggere domicilio legale, possono proporre reclamo in forma scritta, per motivi di legittimità e di merito, al Giudice d’Appello entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto di exequatur.”.
Art. 6
Il comma 4 dell’articolo 30 della Legge 30 luglio 2009 n.104 è così modificato:
“4. La presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti, sospende la trasmissibilità all’Autorità estera degli atti concernenti l’esecuzione della rogatoria.”.
Art. 7
Il comma 5 dell’articolo 30 della Legge 30 luglio 2009 n.104 è così modificato:
“5. Il Procuratore del Fisco e gli interessati che abbiano presentato il reclamo di cui al terzo comma del presente articolo, avranno diritto, nei dieci giorni successivi alla presentazione del reclamo, a prendere visione della richiesta di assistenza giudiziaria o delle parti di essa non espressamente secretate. Decorso detto termine il Commissario della Legge trasmette il fascicolo al Giudice d’Appello.”.
Art. 8
Il titolo dell’articolo 32 è così modificato:
“Art. 32
(Procedura dinanzi al Giudice per la Terza Istanza Penale ai sensi degli articoli 29 e 30 secondo comma della presente legge).”.
Art. 9
L’articolo 33 della Legge 30 luglio 2009 n.104 è abrogato.
Art. 10
L’articolo 35 della Legge 30 luglio 2009 n.104 è così modificato:
“(Limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno stato estero)
1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti circa la validità e utilizzabilità di atti, non è consentita l’utilizzazione degli atti di assistenza giudiziaria richiesti e compiuti all’estero in violazione delle condizioni e limiti eventualmente posti dallo Stato estero.
2. Tutti i termini per eventuali reclami conseguenti ai sequestri avvenuti all’estero in regime di segretezza, sono sospesi e cominciano a decorrere dalla comunicazione alle parti della cessazione del regime di segretezza.
3. Avverso il decreto di formale acquisizione probatoria che dispone misure coercitive, gli interessati ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per i motivi previsti dal diritto interno, reclamo in forma scritta al Giudice delle Appellazioni Penali entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto, conclusa l’eventuale fase svolta in regime di segretezza. Eventuali impugnazioni sono regolate dalle norme procedurali ordinarie.”.
Art. 11
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai decreti di exequatur emessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2010/1709 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

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