Feb 20

DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2010 N. 134

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 luglio 2010 n.134
(Ratifica Decreto – Legge 15 luglio 2010 n.126)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 15 luglio 2010 n.126

Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e dell’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza:
– di recepire nell’ordinamento sammarinese alcuni importanti indirizzi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
– di dare soluzione ad alcune problematiche interpretative e operative emerse in attuazione della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e dei successivi provvedimenti modificativi ed applicativi della stessa;
– di prevedere specifici obblighi o presidi su soggetti o attività “sensibili” non precedentemente disciplinati;
– di apportare le opportune modifiche all’impianto penalistico in previsione della ratifica della Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa (CETS 198);

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 23 adottata nella seduta del 12 luglio 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2010;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 15 luglio 2010 n.126 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO

TITOLO I

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 1

1. L’articolo 1, comma 1, lettera n) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue: “n) “persona politicamente esposta”: la persona fisica, residente in altro Stato, che occupa o ha occupato, nel corso dell’anno antecedente all’instaurazione del rapporto, all’esecuzione dell’operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico alla presente legge;”.

Art. 2

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono aggiunti i seguenti:

“4. Qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità di Polizia abbia motivo di ritenere che i
fondi derivino da reato, può richiedere la collaborazione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria,
al fine di effettuare l’indagine finanziaria. Analoga collaborazione potrà essere richiesta anche relativamente ad accertamenti di reati che potrebbero essere il presupposto del misfatto di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5. L’Autorità di Polizia indirizza le proprie indagini alla identificazione dell’autore, all’accertamento del reato e alla ricerca della destinazione della provvista per stabilire se quest’ultima sia stata impiegata per commettere altri reati.
6. Per le finalità di cui alla presente legge, l’Autorità di Polizia accede senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche.
7. Per le finalità di cui alla presente legge, l’Autorità di Polizia collabora anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione.”.

Art. 3

1. All’articolo 8, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è soppressa la parola “pubblicamente”.
2. All’articolo 8, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è soppresso l’inciso “salvo quanto previsto dal comma precedente”.

Art. 4

1. Dopo l’articolo 15 della Legge 17 giugno 2008 n.92 è introdotto il seguente articolo:

“Art.15 – bis
(Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale)
1. E’ istituita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, essa è composta da:
a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria per partecipare alle riunioni
del Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 5 dell’articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96, che ne presiede le riunioni;
b) il Magistrato Dirigente il Tribunale Unico;
c) il Direttore e il Vice Direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria o loro delegato;
d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;
e) un rappresentante del servizio vigilanza ispettiva della Banca Centrale;
f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
g) due membri delle Forze di Polizia applicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo;
h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando
la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.
2. La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle
riunioni svolte viene redatto apposito verbale.
3. La Commissione ha le seguenti funzioni:
a) coordinare l’attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità
sopra indicate;
b) eseguire le comunicazioni indicate all’articolo 49, settimo comma, della Legge 17 giugno 2008 n.92;
c) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell’articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte;
d) proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all’efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
e) monitorare le attività finanziarie esercitate in forma limitata, non tenute agli adempimenti degli obblighi previsti dal Titolo III della presente Legge, in forza di specifica disposizione di legge.
4. La Commissione, secondo le materia all’ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni
altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche.
5. La Commissione ha sede presso l’Agenzia di Informazione Finanziaria, che curerà tutti gli
incombenti amministrativi di funzionamento.”.

Art. 5

1. Il primo comma dell’articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Competenze della Banca Centrale)
1. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di
cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), d) ed e), o nell’esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l’Agenzia.”.

Art. 6

1. L’articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 19
(Soggetti non finanziari)
1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano professionalmente le seguenti
attività:
a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa sul trust;
b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
d) mediazione creditizia;
e) mediazione immobiliare;
f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e
successive modifiche;
f-bis) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi,
scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro;
g) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
3h) esercizio di casa d’asta o galleria d’arte;
i) commercio di cose antiche;
j) acquisto di oro greggio;
k) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di pietre e
metalli preziosi;
l) rivendita e noleggio di beni mobili registrati.
2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti professionalmente più attività, non tutte
rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente Legge si applicano
solamente in relazione alle attività in esso indicate.
3. L’Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti
rientrano nell’ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, possono essere escluse.”.

Art. 7

1. L’articolo 20, comma 1, lettera c) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“c) gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono
in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella progettazione o nelle realizzazione di operazioni relative:
1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o imprese;
2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
3) all’apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio e conti di titoli;
4) alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, o di enti analoghi con o
senza personalità giuridica;
5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società;
6) al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie.”.

Art. 8

1. L’articolo 22, comma 1, lettera b) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:
“b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per
verificarne l’identità;”.

Art. 9

1. Il primo comma dell’articolo 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:
“Art. 23
(Identificazione e verifica dell’identità della clientela e del titolare effettivo)
1. I soggetti designati identificano e verificano l’identità del cliente e del titolare effettivo, anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o
dell’esecuzione dell’operazione.”.

Art.10

1. L’articolo 24 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:
“Art. 24
(Obblighi di astensione)
1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della
clientela indicati agli articoli 22, 23 e 25 devono astenersi dall’instaurare nuovi rapporti continuativi o dall’eseguire operazioni occasionali, e interromperli, se già avviati, al primo contatto utile. I soggetti designati valutano in ogni caso se inviare una segnalazione all’Agenzia.
2. Gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o
dei Ragionieri Commercialisti non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al comma precedente nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.
3. I soggetti designati devono astenersi dall’eseguire operazioni per le quali vi sia fondato motivo di
ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
L’astensione non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. In tali casi devono inviare immediatamente una segnalazione all’Agenzia. Qualora l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata, i soggetti designati informano l’Agenzia immediatamente dopo l’esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei fondi oggetto dell’operazione. L’Autorità giudiziaria autorizza l’esecuzione di operazioni, qualora l’astensione possa ostacolare le indagini in corso.”.

Art. 11

1. Il primo comma dell’articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:
“1. I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica verso tutta la
clientela. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta
salva la valutazione del rischio presente.”.

Art. 12

1. L’articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 27
(Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)
1. I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio, devono adottare misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio
più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’Agenzia di Informazione Finanziaria,
con proprie istruzioni stabilisce quali livelli di rischio impongono obblighi rafforzati di adeguata
verifica nonché i contenuti che tale verifica comporta.
2. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando:
a) il cliente non è fisicamente presente;
5b) il cliente è una persona politicamente esposta. I soggetti designati devono adottare procedure
adeguate, in relazione all’attività svolta, per determinare se il potenziale cliente, il cliente o il titolare effettivo è persona politicamente esposta.
3. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 2, i soggetti designati devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle seguenti misure:
a) assicurarsi che il primo trasferimento di fondi relativo all’instaurazione del rapporto continuativo o all’esecuzione dell’operazione occasionale sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un soggetto finanziario di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b);
b) verificare l’identità del cliente attraverso documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente;
c) adottare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti;
d) acquisire una certificazione relativa alle informazioni o ai documenti forniti;
e) acquisire un’attestazione di conferma da un soggetto finanziario di cui all’articolo 26, comma 1,lettere a) e b) che abbia già provveduto all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
4. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, i soggetti designati devono:
a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un’operazione occasionale. Detta autorizzazione dovrà essere ottenuta anche nel caso in cui, successivamente all’accettazione, il cliente o il titolare effettivo diventi o risulti essere persona politicamente esposta;
b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine dei fondi e del patrimonio del cliente o del titolare effettivo identificato come persona politicamente esposta, impiegati nel rapporto continuativo o nell’esecuzione dell’operazione occasionale;
c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto con il cliente.
5. I soggetti finanziari di cui all’articolo 18, lettere a), b) e c) che intrattengono rapporti continuativi
o eseguono operazioni occasionali con soggetti finanziari esteri insediati in Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e non prevedono la vigilanza e il controllo di tali obblighi, devono adottare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
a) raccogliere sul soggetto estero corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto;
b) valutare l’adeguatezza e l’effettività dei controlli applicati dal soggetto corrispondente in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l’operazione occasionale;
d) precisare per iscritto i rispettivi obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
6. I soggetti finanziari di cui all’articolo 18 lettere a) e b), devono assicurarsi che il soggetto corrispondente insediato in un Stato che non sia membro dell’Unione Europea (I) abbia verificato l’identità dei clienti che hanno accesso diretto a conti di passaggio, (II) abbia adempiuto
costantemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela e (III) sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su sua richiesta, le informazioni ottenute a seguito dell’adempimento di tali obblighi.
7. I soggetti designati prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti o operazioni atti a favorire l’anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”.

Art. 13

1. Il primo comma dell’articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 29
(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)
1. I soggetti designati possono fare affidamento sull’adempimento degli obblighi di cui all’articolo
22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano rapporti
continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un’operazione occasionale. A tal
fine, i soggetti terzi sono tenuti a rilasciare, se richiesto dal cliente, idonea attestazione di aver
adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti designati sono, anche in tal
caso, responsabili finali dell’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell’identità
della clientela.”.

Art. 14

1. L’articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art.34
(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)
1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi
di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.
2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali o delle prestazioni eseguite. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto
giorno successivo alla loro acquisizione.
4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono
essere messi a disposizione senza ritardo dell’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di
prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si
applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti continuativi
in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.
6. L’Agenzia può disporre che i dati, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti,
siano conservati oltre il termine di cinque anni per le finalità di cui alla presente legge.”.

Art. 15

1. Dopo l’articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente:
“Articolo 34 bis
(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)
In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione a svolgere attività riservata , il soggetto
finanziario, ancorchè in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente Legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni, o per il maggior termine richiesto dall’Agenzia.
L’incaricato di cui al comma precedente risponde alle richieste dell’Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all’esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.
Il compenso dovuto all’incaricato per l’espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato dove mettere a disposizione dell’incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei.
La funzione di incaricato non è incompatibile con quella di liquidatore o commissario.”.

Art.16

1. L’articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 36
(Obblighi di segnalazione)
1. I soggetti designati devono segnalare senza ritardo all’Agenzia:
a) ogni operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla
capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell’operazione medesima possano provenire dai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti;
b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell’attività svolta,
possa essere collegato al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
c) i fondi per i quali sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare che gli stessi siano collegati,
in relazione o possano essere usati per finalità di terrorismo, atti terroristici, organizzazioni
terroristiche e da chi finanzia il terrorismo, o da un terrorista.
2. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all’Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per eseguire l’indagine finanziaria.”.

Art.17

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“1. I soggetti finanziari organizzati in forma societaria devono nominare al loro interno un responsabile incaricato al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l’approfondimento delle stesse e la trasmissione all’Agenzia, qualora le ritenga fondate sulla base dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all’Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta ai sensi dell’articolo 36.”.

Art.18

1. Il comma 4 dell’articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“4. Fino alla nomina del responsabile incaricato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale
funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza anche temporanea del responsabile incaricato tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito nel comma 2 e 3 del presente articolo per il responsabile incaricato. In caso di assenza del responsabile incaricato e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante.”.

Art. 19

1. L’articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 44
(Procedure e controlli interni)
1. I soggetti designati devono adottare politiche e procedure conformi agli obblighi della presente
legge e alle istruzioni emanate dall’Agenzia al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo. In particolare devono adottare politiche e procedure atte ad impedire
che gli sviluppi tecnologici relativi alle attività esercitate siano sfruttati a scopo di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo e devono adottare politiche e procedure per attenuare ogni possibile
rischio relativo a rapporti continuativi o operazioni occasionali dove il cliente non è presente.
2. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori degli obblighi previsti nella presente legge e nelle istruzioni emanate dall’Agenzia. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori delle misure e delle procedure adottate alla scopo di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche mediante la
partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e di contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. I soggetti designati devono sviluppare e organizzare adeguati controlli interni per prevenire e
contrastare il coinvolgimento in rapporti o operazioni riconducibili al riciclaggio o al finanziamento
del terrorismo.
5. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall’Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall’Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.
6. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.
7. I soggetti finanziari devono mettere in atto procedure di selezione del personale e dei collaboratori, atte a garantire elevati professionalità per l’assunzione degli stessi, in ragione del ruolo e funzioni da svolgere.”.

Art. 20

1. Il primo comma dell’articolo 53 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 53
(Violazione del segreto sulle segnalazioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l’interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un’indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.”.

Art. 21

1. Il primo comma dell’articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 54
(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di
secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue
l’operazione o le indica false; omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso.”.

Art. 22

1. L’articolo 55 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 55
(Inosservanza dell’obbligo di segnalazione)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l’interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque non osserva gli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 36.”.

Art.23

1. L’articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 61
(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione)
1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è
punita con l’arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l’interdizione di terzo grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a
mezzi fraudolenti, le pene previste dal comma precedente sono aumentate di un grado e la sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all’articolo 24 è punita con l’arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e l’interdizione di terzo grado.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con l’arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa  pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro e l’interdizione di terzo grado.”.

Art. 24

1. L’articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 62
(Inosservanza o ritardo nell’adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)
101. Chiunque viola gli obblighi stabiliti dall’articolo 34 commi 1, 2 e 3, è punito con l’arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l’interdizione di terzo grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

Art. 25

1. Dopo l’articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente:
“Art.62 bis
(Inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento di blocco)
1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l’Agenzia dispone il blocco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) della presente legge, è punito con l’arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l’interdizione di 3° grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

Art. 26

1. Dopo l’articolo 62-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito:

“CAPO II
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art.62-ter
(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)
1. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.”.
Art. 27
1. Gli articoli 66 e 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 66
(Altre violazioni)
1.Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle
altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 a 100.000 euro.
“Art. 67
(Violazioni delle istruzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l’inosservanza delle
Istruzioni emanate dall’Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
100.000 euro.”.
11Art. 28
1. L’articolo 75 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 75
(Nullità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca)
1. È nullo ogni atto di disposizione, a qualsiasi titolo compiuto, avente ad oggetto beni, fondi o risorse che costituiscono direttamente o indirettamente il prezzo, il prodotto o il profitto di un misfatto, quando colui che ha ricevuto tali beni, fondi o risorse, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che provenivano da misfatto.
2. I Sindaci di Governo citano in giudizio il cedente, il cessionario e gli eventuali successivi aventi causa, che sono condannati in solido alla devoluzione dei beni, fondi o risorse economiche alla Ecc.ma Camera, o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente di una somma di danaro.
3. È onere del cessionario e degli eventuali successivi aventi causa provare la propria buona fede ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. È fatta salva ogni altra azione reciproca tra il cedente, il cessionario ed eventuali successivi aventi causa.
5. Sono fatte salve tutte le azioni che competono alla persona offesa dal misfatto da cui provengono
i beni, i fondi o le risorse.
6. Le disposizioni che precedono si applicano in deroga alla disciplina generale vigente in materia di invalidità negoziale, al fine di una più efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
7. In ossequio al fine specificato nel comma che precede, su istanza dell’interessato, il giudice conferisce efficacia al provvedimento estero che, nell’ambito di procedimenti di natura non penale volti alla apprensione dei beni, fondi o risorse di cui al comma 1, individua i medesimi e dispone misure cautelari di tipo conservativo sugli stessi. Il giudice verifica l’autenticità e l’esecutività dell’atto estero e la non contrarietà della sua esecuzione all’ordine pubblico. Gli atti richiesti non devono compromettere la sovranità, la sicurezza ed altri interessi essenziali della Repubblica. Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali relative alla delibazione di sentenze civili.”.

Art. 29

1. L’articolo 1 dell’Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come
segue:
“Art. 1
(Persone politicamente esposte di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n)
1. Per “persona politicamente esposta” si intende:
A) la persona fisica, residente in altro Stato, che occupa o ha occupato, nel corso dell’anno antecedente all’instaurazione del rapporto, all’esecuzione dell’operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche, incluse quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:
1) capo di Stato, capo di Governo, ministro, vice ministro, sottosegretario, parlamentare,
2) membro di organi giudiziari le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione,
3) membro di consiglio di amministrazione di banche centrali o di autorità di vigilanza,
4) ambasciatore, incaricato d’affari, ufficiale di alto livello delle forze armate,
5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato;
12B) i familiari diretti delle persone indicate alla lettera precedente o coloro con i quali tali persone
intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:
1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
2) i figli e i loro coniugi,
3) i genitori;
C) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui alla precedente lettera A) la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;
D) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui alla lettera A).
2. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall’adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.”.

TITOLO II
ATTIVITA’ FINANZIARIA ESERCITATA IN MODO OCCASIONALE O SU SCALA MOLTO LIMITATA

Art. 30
(Attività di negoziazione di una valuta contro un’altra esercitata occasionalmente e su scala
limitata)

1. Le persone giuridiche che svolgono in modo occasionale e su scala limitata l’attività di negoziazione di una valuta contro un’altra, non sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dal Titolo III del presente Decreto Legge quando si verificano le seguenti condizioni:
a) i ricavi di tale attività non superino i 250 euro al mese e il controvalore delle operazioni non superi complessivamente i 5.000 euro mensili;
b) tale attività sia limitata a livello di transazioni, comunque non superiore a 3 operazioni al mese per singolo cliente;
c) non sia l’attività principale e comunque non superi il 5 % dei ricavi totali;
d) tale attività sia meramente accessoria all’attività principale;
e) l’attività principale non sia un’attività riconducibile alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 Novembre 2005 n.165;
f) tale attività sia prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non offerta in generale al pubblico.
2. Qualora l’attività svolta nelle condizioni previste dal comma precedente esponga a rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Congresso di Stato, sentita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, potrà modificare le condizioni di cui al comma.

TITOLO III
GIOCHI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET E ALTRE RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 31
(Attività di giochi per via telematica)

1. È vietato offrire attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione,
giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro, senza la preventiva autorizzazione
dell’Ente di Stato Giochi.
2. Ogni violazione del precedente comma è punita ai sensi dell’articolo 16 della Legge 25 luglio 2000 n.67.
3. L’ Ente di Stato Giochi informa l’Agenzia di ogni autorizzazione concessa, secondo le modalità e tempi da questa definiti.

TITOLO IV

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE AI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO E SUL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 16 MAGGIO 2005)

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Art. 32

(Confisca dei proventi di gravi reati)

1. Il terzo comma dell’articolo 147 del Codice Penale è sostituito dai seguenti commi:
“3. In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 150, 155 aggravato ex art. 156, 167, 168, 169, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199 comma 1, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305 bis, 308,309, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1, 401, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, il misfatto di cui all’articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all’articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n. 99, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
4. Qualora le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il
prodotto o il profitto siano state mescolate interamente o parzialmente a beni di provenienza lecita,
il giudice ordina la confisca del bene commisto fino al valore stimato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

5. Nei casi indicati al comma 3 il giudice ordina altresì la confisca di denaro, beni o altre utilità dei
quali il colpevole non sia in grado di giustificare la legittima provenienza.
6. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l’obbligo di pagare una somma in danaro pari
al valore delle cose da confiscare.”.

Art. 33
(Punibilità del reato presupposto commesso all’ estero secondo l’Ordinamento Sammarinese)

1. Al terzo comma, ultima parte, dell’articolo 199 bis c.p. è soppressa la parola “anche”.

Art. 34

1. È abrogato l’ultimo comma dell’articolo 199 bis c.p.

Art. 35

(Trasferimento fittizio e possesso ingiustificato di valori)

1. Dopo l’articolo 199 bis del Codice Penale è introdotto il seguente articolo:
“Articolo 199 ter
(Possesso ingiustificato di valori)
14È punito con la prigionia di terzo grado o con la multa, la persona condannata per reati indicati
all’articolo 147 comma 3, la quale è colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia
in grado di giustificare la legittima provenienza.
È sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può
giustificare la provenienza. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l’obbligo di pagare
una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate”.

Art.36
(Violazione della segretezza investigativa)

1. Dopo l’articolo 53 della legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 53 bis
(Violazione della segretezza investigativa)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge,
rivela l’esistenza e/o gli esiti di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della
Magistratura, dell’Autorità di polizia, dell’Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d’ufficio, è punito con la prigionia e con l’interdizione di secondo grado.
2. Nel caso sia già stato eseguito il provvedimento di blocco o sequestro, i soggetti finanziari di cui
all’articolo 6 della legge 17 giugno 2008 n. 92 possono informare il cliente dell’avvenuta esecuzione del provvedimento, salvo che l’autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.”.

Art. 37
(Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro dal Giudice Penale)

1. Il Commissario della Legge, in caso di sequestro penale di fondi o risorse economiche depositati presso soggetti autorizzazioni ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, incarica la Banca Centrale di provvedere affinché i fondi medesimi siano correttamente custoditi.
2. Nel caso di sequestro penale di fondi o risorse economiche non compresi tra quelli indicati al comma precedente, il Commissario della legge ne dà comunicazione al Giudice Civile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137.

Art. 38
(Sequestro probatorio)

1. Il Commissario della Legge con decreto motivato ordina il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che siano necessarie per l’accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. L’autorità giudiziaria o il personale di polizia giudiziaria delegato dall’autorità giudiziaria,
può esaminare ed acquisire copia di atti, documenti, corrispondenza, dati e informazioni contenuti in programmi informatici presso gli istituti finanziari nonché procedere al sequestro di atti, documenti e corrispondenza, titoli, valori, somme depositate e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome.
154. Il provvedimento con il quale è disposta l’acquisizione di copia della documentazione è notificato al Procuratore del Fisco e al soggetto finanziario presso il quale sono esaminati o acquisiti i documenti.

Art. 39
(Sequestro preventivo)

1. Il Commissario della Legge, con decreto motivato, ordina il sequestro delle cose pertinenti al reato se vi è pericolo che siano aggravate o protratte le conseguenze del reato ovvero di agevolare la commissione di altri reati.
2. Il Commissario della Legge può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca o delle cose in cui esse sono state trasformate o convertite, delle cose a cui sono state mescolate, nonché delle utilità economiche ricavate.

CAPO II
NORME DI COORDINAMENTO

Art. 40
(Registro delle notizie di reato relative ad emissione di assegni senza provvista nonché a furti e
danneggiamenti commessi da ignoti)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 93, le notizie di reato concernenti i reati di furto e danneggiamento commessi da ignoti nonché il reato di emissione di assegno senza provvista sono iscritte su separato registro nel quale sono annotate la provvisoria qualificazione giuridica, la data e il luogo del fatto nonché l’identità della parte offesa. Qualora l’identità dell’autore del reato emerga successivamente, il procedimento è iscritto altresì sul registro delle notizie di reato di cui all’articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.

Art. 41
(Informatizzazione dei registri e dei protocolli del Tribunale Unico)

1. I registri e i protocolli del Tribunale possono essere tenuti anche con modalità informatica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

No comments yet.

Leave a Comment