Lug 29

DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2016 N. 89

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 25 luglio 2016 n.89
(Ratifica Decreto – Legge 29 giugno 2016 n.79)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il Decreto – Legge 29 giugno 2016 n.79 – Disposizioni in materia di protezione dei testimoni
di reati di corruzione, contrasto alla corruzione e trasparenza dell’Amministrazione –
promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n. 184 e precisamente:
 la necessità di dettare disposizioni in materia di protezione dei testimoni di reati di cui
al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale e di ulteriore implementazione della
trasparenza nell’Amministrazione in relazione all’accesso agli atti amministrativi;
 l’urgenza di apportare tali modifiche, in vista della prossima 72a riunione plenaria del
GRECO nella quale verrà esaminato lo stato di attuazione delle Raccomandazioni del
Rapporto di Conformità su San Marino a seguito del primo e secondo ciclo di
valutazione congiunti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 21 giugno
2016;
Visto l’emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.26 del 18 luglio 2016;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 29 giugno 2016
n.79 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI REATI DI
CORRUZIONE, CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 1
(Protezione dei testimoni di reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale)
1. Allo scopo di mantenere riservata l’identità dei testimoni ed il contenuto delle
testimonianze nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice
Penale, il Giudice inquirente dichiara a mezzo di decreto motivato lo stato di segretezza speciale di
cui all’articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 93 con riferimento agli atti istruttori che
coinvolgano tali soggetti; i predetti atti e decreto sono conservati in separato fascicolo durante
l’intera fase istruttoria.
2. Il regime di segretezza speciale cessa con la pubblicazione del processo e l’Autorità
giudiziaria dispone, con il decreto per la fissazione dell’udienza dibattimentale, l’unione degli atti di
cui al comma 1 al fascicolo processuale, salvo che la medesima Autorità ritenga non necessario,
tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie, utilizzare la testimonianza e rivelare l’identità del
testimone ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Al fine di tutelare, nella fase dibattimentale del processo, la riservatezza sull’identità del testimone che debba essere escusso, il dibattimento ha luogo a porte chiuse. Il Giudice del dibattimento ha facoltà di disporre, quando ne ravvisi l’esigenza, misure atte a garantire la protezione, la salvaguardia dell’incolumità e la sicurezza del testimone e/o dei suoi prossimi congiunti; è, in particolare, vietata la diffusione delle generalità e dell’immagine dello stesso nonché di notizie che lo riguardano.
4. Il testimone che, sulla base di ragionevoli sospetti ed in buona fede, abbia fornito dichiarazioni nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale non deve subire alcun pregiudizio, misura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla testimonianza resa. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento delle stesse. I provvedimenti sanzionatori o disciplinari adottati dal datore di lavoro in violazione di quanto previsto dal primo periodo del presente comma sono nulli.
Le misure di cui al presente comma sono riconosciute anche a protezione dei prossimi congiunti del testimone, qualora alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
5. Le tutele di cui al comma 4 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del testimone per i reati di calunnia o di falsa testimonianza o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
6. La disposizione di cui all’articolo 8, comma 5 della Legge n. 93/2008 si applica agli atti processuali ed ai documenti raccolti nel corso del processo nonché alle parti di sentenze e dei provvedimenti di archiviazione per le quali sia previsto il regime di segretezza speciale di cui al comma 1.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 1 della Legge n. 160/2011)
1. L’alinea dell’articolo 1, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 è così sostituita:
“Fatto salvo quanto previsto al Titolo IV, la presente legge si applica:”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 25 della Legge n. 160/2011)
1. L’articolo 25, comma 1 della Legge n. 160/2011 è così sostituito:
“1. I cittadini sammarinesi, i cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e le persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica possono accedere ai documenti amministrativi che sono in possesso dell’Amministrazione anche indipendentemente da fini di tutela di posizioni giuridiche qualificate e differenziate e senza necessità di motivare la richiesta di accesso. L’esercizio dell’accesso è garantito e disciplinato dalle disposizioni che seguono e dai regolamenti attuativi della presente legge. Sono, comunque, fatte salve le norme speciali.”.
2. All’articolo 25 della Legge n. 160/2011 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Direzione Generale della Funzione Pubblica, le unità organizzative, i Dipartimenti, le
Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato cui è indirizzata la richiesta di
accesso sono tenuti, qualora siano individuati o facilmente individuabili soggetti controinteressati
ai sensi dell’articolo 30, a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta
medesima con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite canali informatici sicuri, secondo
quanto previsto dalle norme in materia. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche con riferimento ad esigenze
di protezione di dati personali; decorso tale termine l’Amministrazione, accertata la ricezione della
comunicazione, provvede sulla richiesta entro il termine previsto all’articolo 29, comma 1.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 27 della Legge n. 160/2011)
1. L’articolo 27, comma 2 della Legge n. 160/2011 è così sostituito:
“2. La consultazione di documenti preparatori di un provvedimento amministrativo in corso di
elaborazione è ammessa ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 e 15, comma 1, lettera b).”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 29 della Legge n. 160/2011)
1. All’articolo 29, comma 1 della Legge n. 160/2011 l’espressione “dalla data di ricevimento della richiesta” è sostituita con “dalla data di ricevimento della richiesta ovvero dalla scadenza del termine concesso all’uno o più controinteressati per la presentazione di eventuale opposizione a mente dell’articolo 25, comma 3”.
2. L’articolo 29, comma 2, lettera a) della Legge n. 160/2011 è così sostituito:
“a) qualora accolga l’opposizione presentata dai soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 25, comma 3.”.
Art. 6
(Segnalazioni)
1. Le segnalazioni di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto – Legge 16 giugno 2014 n. 90 possono essere effettuate anche all’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) che provvede, qualora ne ravvisi i presupposti, ad informare l’Autorità giudiziaria o di polizia.
Art. 7
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 26, comma 2 e 30, comma 2, lettera d) della Legge n. 160/2011 sono abrogati. E’,
altresì, soppressa l’espressione “ai sensi dell’articolo 25” di cui all’articolo 32, comma 2 della
medesima Legge n. 160/2011.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 2016/1715 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

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