REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 7 novembre 2014 n.186
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti l’articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n.99, l’articolo 28, comma 4, della Legge 5 ottobre
2011 n.159 e l’articolo 46, comma 4, della Legge 5 ottobre 2011 n.160;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 28 ottobre 2014;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO PER LA RISCOSSIONE
IN MODO VIRTUALE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. L’imposta di bollo è riscossa, dall’Ufficio del Registro e Conservatoria, in modo virtuale su ogni atto, contratto, documento, provvedimento sottoposto alla registrazione mediante versamento dell’importo dovuto contestualmente al pagamento dell’imposta di registro.
2. Dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo viene fatta menzione mediante scritturazione dell’importo pagato in apposito timbro o nello stesso corpo del timbro di registrazione apposto sull’atto contratto o documento.
3. L’imposta di bollo è applicata su ciascun atto comprensivo dei suoi allegati. Qualora fra gli allegati vi siano atti, contratti e provvedimenti elencati nella tabella di cui all’articolo 2 che non abbiano già assolto l’imposta di bollo mediante l’applicazione delle marche, per ciascuno di essi è dovuta la relativa imposta di bollo ai sensi del primo comma.
4. L’imposta di bollo, riscossa ai sensi del presente decreto delegato, è assolta anche con riguardo alle copie presentate per la formalità della registrazione e le eventuali formalità ipotecarie e di voltura.
5. Se per l’atto sono richieste le formalità ipotecarie e di voltura è applicata, con riguardo alle note e alle domande, l’imposta di euro 20,00 per ciascuna formalità ipotecaria da eseguire e di euro 10,00 per ciascuna domanda di voltura.
6. L’imposta di bollo riscossa virtualmente non ricomprende l’imposta relativa alle copie autentiche diverse da quelle necessarie per le formalità da eseguire presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria e l’Ufficio Tecnico del Catasto, e pertanto su ciascuna delle ulteriori copie è dovuta l’imposta di bollo mediante l’applicazione delle marche da bollo nelle forme e misure previste dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 86 e successive modifiche.
Art. 2
(Ammontare dell’imposta)
1. L’imposta di bollo da assolvere in modo virtuale, ai sensi dell’articolo che precede è fissata, sui diversi atti contratti provvedimenti e documenti, nella misura seguente:
1) a) Atti, contratti, sentenze ed altri provvedimenti che a qualunque titolo hanno ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari; b) contratti di locazione finanziaria immobiliare e relative cessioni che comportino formalità ipotecarie. € 130,00
2) Tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari. € 60,00
3) Atti costitutivi, fusioni e scissioni di società. € 130,00
4) Cessione di azioni o quote sociali. € 40,00
5) a) Contratti di locazione, affitto, comodato di beni mobili o immobili, relative cessioni e modifiche;
b) affitti e cessioni di azienda. € 60,00
6) Perizie, stime e relazioni tecniche. € 60,00
7) a) Testamenti ed atti inerenti i testamenti e le disposizioni di ultima volontà, atti di rinuncia ed accettazione dell’eredità;
b) atti notori relativi allo stato delle persone, o al regime patrimoniale dei coniugi;
c) deleghe e procure;
d) traduzioni con o senza
asseveramento.
€ 30,00
8) Atti ricevuti da notaio o da lui autenticati, aventi esecuzione dell’obbligazione principale all’estero.
€ 30,00
9) a) Dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge n. 159/2011;
b) attestazioni e documenti.
€ 20,00
10) Tutti gli altri atti, contratti e provvedimenti non ricompresi nei numeri che precedono.
€ 40,00
2. Qualora sugli atti di cui alla superiore tabella siano state applicate marche da bollo prima della loro presentazione alla registrazione, è riscossa l’eventuale integrazione dell’importo dovuto
ai sensi del presente articolo.
Art. 3
(Disposizioni varie)
1. Nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 e dell’articolo 46, comma 4, della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, sugli atti che assolvono l’imposta ai sensi del presente decreto delegato e che siano composti da più di 15 fogli, compresi quelli degli allegati, è dovuto un diritto d’archivio di euro 20,00.
2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo da riscuotere in modo virtuale o in modo ordinario, gli originali e le copie degli atti e documenti devono essere scritti in modo leggibile; ogni facciata non può contenere più di 40 righe e ogni linea non può contenere più di 70 caratteri; è ammessa la compensazione fra righe e caratteri.
3. In caso di contravvenzione alle norme del comma che precede, l’imposta di bollo da riscuotere in modo ordinario è applicata tenuto conto delle righe e caratteri effettivamente presenti sui fogli, l’imposta di bollo da riscuotere in modo virtuale ai sensi del presente decreto delegato è maggiorata con applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo.
4. Sono fatte salve, le esenzioni ed i benefici previsti per l’imposta di bollo, da norme di legge speciali e generali, che non siano espressamente modificate.
5. Sui repertori notarili e sui libri e registri contabili o commerciali sottoposti alla vidimazione si applicano le imposte già per essi previste.
6. Sui certificati di denunciata successione rilasciati dall’Ufficio del Registro e Conservatoria l’importo dell’imposta di bollo resta invariato ma la sua riscossione è virtuale.
7. I diritti da riscuotere mediante applicazione della marca da bollo o mediante il pagamento dell’importo all’Ufficio del Registro e Conservatoria per la legalizzazione dei documenti, sono i seguenti:
a) legalizzazione di firma apposta da pubblici funzionari (o soggetti equiparati) euro 3,00;
b) legalizzazione di firma apposta dagli iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai euro 5,00.
Art. 4
(Ammontare dell’imposta sui giudicati penali)
1. L’articolo 49 della Legge 29 ottobre 1981 n. 86 è così modificato:
“L’imposta sulle decisioni penali, di cui all’articolo 2 della presente legge, è graduata secondo
l’entità della condanna come appresso:
a) per i Decreti penali portanti condanna alla semplice multa od ammenda, imposta fissa di euro
80,00;
b) per condanne in forza di sentenze penali, imposta fissa di euro 120,00;
c) per condanne in appello penali imposta fissa di euro 150,00”.
2. L’articolo 50 della Legge 29 ottobre 1981 n. 86 è così modificato:
“Nei procedimenti a querela di parte ed in quelli in cui vi è costituzione di parte civile, in caso di assoluzione dell’imputato il querelante o la parte civile pagano una imposta di sentenza di euro 120,00.
In caso di condanna, se i condannati sono più di uno, ognuno di essi paga l’intera imposta.”.
Art. 5
(Documenti trasmessi per via telematica)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della Legge n. 159/2011, per tutte le certificazioni ottenute dagli utenti attraverso i sistemi telematici o informatici, nonché per le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 12 della Legge n. 159/2011 spedite in via telematica e per le istanze di cui all’articolo 10, comma 5, della Legge n. 160/2011, il bollo è assolto in maniera virtuale nella misura definita con Regolamento del Congresso di Stato. Il pagamento può essere effettuato anche mediante il sistema POS sul portale e sui siti della Pubblica Amministrazione o con bonifico o altri sistemi di pagamento accettati e riconosciuti dalla PA.
Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano agli atti, contratti, provvedimenti e documenti formati dalla data del 10 novembre 2014.
2. Le imposte di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto delegato sono applicate sulle decisioni penali formate dalla data del 17 novembre 2014.
3. Fino all’esaurimento delle scorte, l’Ufficio del Registro e Conservatoria è autorizzato a riscuotere l’imposta di bollo ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente decreto delegato mediante l’applicazione delle marche da bollo.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto delegato si rinvia alla Legge 29 ottobre 1981 n. 86 e successive modifiche.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 novembre 2014/1714 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini